Michele Di Lorenzo nominato Senatore Emerito dell’Ordine degli Ingegneri
Festa grande, al Campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio, per la proclamazione dei nuovi Senatori e Senatori Emeriti dell’Ordine degli ingegneri della...
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 di ieri 20 dicembre il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
L’abrogazione della disciplina in materia di tariffe professionali, recante classi e categorie delle opere, determinata dal cosiddetto “decreto liberalizzazioni” aveva comportato una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell’importo da porre a base di gara.
“Il nuovo provvedimento colma un vuoto anche per le prestazioni professionali – ha affermato Andrea Sisti, segretario della Rete delle Professioni Tecniche – nel campo ambientale, rurale, agronomico, forestale e paesaggistico dove sino ad oggi la situazione di indeterminatezza e la confusione dei ruoli professionali delle stazioni appaltanti rappresentava la prassi non più sostenibile”.
“Come è stato dimostrato dal monitoraggio dei bandi di progettazione svolto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri” prosegue Zambrano “ la grande maggioranza delle stazioni appaltanti, in assenza dei nuovi parametri, ha stabilito i corrispettivi da porre a base di gara seguendo valutazioni aleatorie, con evidenti conseguenze per la trasparenza, legittimità, efficacia ed efficienza del delicatissimo e importantissimo processo di realizzazione dei lavori pubblici”.
Il decreto, dunque, mette fine ad una lacuna normativa che da tempo i professionisti tecnici italiani chiedevano al Governo di colmare. Dal 21 dicembre, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), infatti, tutte le stazioni appaltanti dovranno riferirsi ai corrispettivi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 per determinare il valore degli affidamenti delle prestazioni di architettura e ingegneria e delle professioni regolamentate.