Michele Di Lorenzo nominato Senatore Emerito dell’Ordine degli Ingegneri
Festa grande, al Campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio, per la proclamazione dei nuovi Senatori e Senatori Emeriti dell’Ordine degli ingegneri della...
“Un accordo preventivo sulla modalità di pagamento che sarà utilizzata consente, sia al professionista, sia al cliente stesso, di evitare problemi al momento dell’effettiva corresponsione dell’onorario”.
Come è noto, l’art. 15, comma 4, del D. L. 18 ottobre 2012 n.179, come modificato dall’art. 9, comma 15-bis del D.L. 30 dicembre 2013, n.150 (cd. “milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014, anche coloro i quali esercitano una professione regolamentata, in qualità di prestatori di servizi professionali, siano tenuti ad accettare, oltre alle tradizionali modalità di pagamento da parte della clientela, anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat): «A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». L’importo minimo di valore della prestazione professionale, oltre il quale il cliente è legittimato ad avvalersi di tale modalità di pagamento è stato fissato in trenta euro dall’art. 2, comma 1, della normativa regolamentare di attuazione (segnatamente, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014).
Quale conseguenza diretta dell’entrata in vigore di tale disposizione, ricadrà sui professionisti l’onere di dotarsi di un sistema POS, allo scopo di consentire alla clientela di provvedere al pagamento delle prestazioni loro erogate mediante l’anzidetta modalità.
Riguardo alla concreta operatività di tale onere, tuttavia, sembra utile fornire alcune precisazioni e chiarimenti ulteriori.
In particolare, sembra necessario precisare anzitutto che il complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra citate non determinano l’insorgenza di un obbligo di dotazione del POS da parte dei professionisti interessati alla data del 30 giugno 2014, bensì un mero ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le quali l’utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata. In altri termini, a partire dal 30 giugno prossimo, i soggetti beneficiari di una prestazione professionale avranno formalmente a disposizione anche un ulteriore strumento di pagamento; i professionisti interessati saranno tenuti a dotarsi di apposito sistema POS, però, solo qualora essi intendano concretamente farvi ricorso.
Per effetto dell’entrata in vigore delle anzidette disposizioni viene, quindi, a configurarsi un semplice onere – inteso quale situazione giuridica soggettiva passiva di soggezione all’iniziativa altrui – a carico dei professionisti interessati, il cui assolvimento è subordinato al verificarsi della situazione sopra descritta, vale a dire la richiesta esplicita del cliente di provvedere al pagamento della prestazione mediante carta di debito.
Ne consegue che, in caso di ingiustificato rifiuto da parte del professionista (eventualmente sprovvisto di POS) a ricevere il pagamento secondo la modalità su indicata, egli non perderà il diritto a ottenere il proprio onorario, ma si verrà a determinare una situazione di stallo, derivante dalla cd. «mora del creditore», in base alla quale il cliente non sarà certamente esonerato dal pagamento della prestazione, ma sarà legittimato ad avvalersi degli strumenti concessi dalla legge per provvedervi.
Al fine di ovviare a simili inconvenienti, appare certamente possibile, almeno nella prima fase di applicazione della normativa in commento, cheprofessionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, sin dal momento dell’assunzione dell’incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato, specificando eventualmente di volersi avvalere di una modalità di pagamento alternativa al POS(bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro, come previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007).
In difetto, qualora, a prestazione effettuata, il cliente richiedesse di corrispondere l’onorario tramite carta di debito, il professionista non potrebbe, infatti, più sottrarsi all’onere di dotarsi del sistema POS, ferme restando le conseguenze di legge sopra chiarite. In ultima analisi, un accordo preventivo sulla modalità di pagamento che sarà utilizzata consente, sia al professionista, sia al cliente stesso, di evitare problemi al momento dell’effettiva corresponsione dell’onorario.