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Come noto, il Processo Civile Telematico (PCT) è il sistema del Ministero della Giustizia che si pone l’obiettivo di informatizzare tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula. I legali fanno già uso di questo processo e dal prossimo 30 Giugno, scatta l’obbligo anche per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) che saranno chiamati ad adottare gli strumenti telematici e informatici che permetteranno di rapportarsi con gli uffici giudiziari e le nuove modalità di lavoro.
Il Processo Civile Telematico: istruzioni per l’uso
Facciamo il punto sulle novità per i Consulenti tecnici d’ufficio, che entro pochi giorni dovranno avvalersi del sistema informatico per la trasmissione dei dati giudiziari.
Il PCT è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana e consiste quindi nell’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo, con l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo stesso.
Ad oggi il PCT può dirsi esteso a tutti i procedimenti del processo civile, ed all’intero territorio nazionale, con la sola eccezione di alcuni uffici giudiziari identificabili sul Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.
La data di avvio del processo civile telematico è fissata al 30 giugno 2014. Fino a quella data i depositi degli atti da parte degli Avvocati e dei CTU, negli uffici abilitati, potranno essere effettuati sia nel tradizionale formato cartaceo, che per via telematica : a partire dal 30/06/2014 scatterà l’obbligo di invio con modalità telematiche degli atti processuali e dei documenti.
Per la sua importanza, si riporta il testo integrale del primo comma dell’art.16-bis del decreto legge n.179/2012, come convertito in legge :
“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e documenti provenienti dai soggetti da esse nominati”.
Ne deriva, pertanto, che da quella data il deposito degli atti sarà possibile esclusivamente per via telematica, inclusi tutti gli atti del CTU.
Il CNI, su iniziativa del Gruppo di lavoro “Etica e Giurisdizione”, coordinato dal Consigliere Ing. Andrea Gianasso, in vista della prossima attivazione del Processo Civile Telematico, ha predisposto una circolare, illustrativa degli adempimenti previsti dall’art.16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), come convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Accesso ai registri di cancelleria
La consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli di causa, escluso il deposito di atti, è liberamente accessibile ai CTU attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero (http://pst.giustizia.it).
Tale accesso, avendo ad oggetto dati sensibili, è consentito esclusivamente agli Avvocati e ai CTU iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia per l’invio delle comunicazioni in formato digitale) e, nel caso dei CTU, limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti o nominati (v. l’art.7 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia).
È in fase di realizzazione l’accesso dei singoli cittadini, sempre attraverso l’identificazione a mezzo smartcard, limitatamente ai procedimenti in cui sono parti.
Per accedere alla consultazione il consulente tecnico dovrà:
Deposito di atti
Predisposizione dei documenti da depositare
Per depositare gli atti il CTU deve iscriversi ad un punto di accesso. Il CTU redigerà il proprio elaborato peritale, le istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. con un normale personal computer dotato di un programma per l’elaborazione di testi che permetta la generazione di un documento informatico “pdf-nativo”, in quanto gli atti – a differenza dei documenti – non possono essere costituiti da una semplice immagine, ricavata mediante l’uso di uno scanner, ma devono essere “salvati” all’origine in formato .pdf. Per l’acquisizione digitale dei documenti, Invece, occorrerà dotarsi di uno “scanner”.
Quanto depositato dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente.
Registrazione dei documenti nei registri di cancelleria
Per consentire l’automatica trascrizione nei registri di Cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere “inquadrati” in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l’invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all’ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software, detto redattore o più gergalmente “imbustatore”.
Anche in questo caso il CNI ha sottoscritto una convenzione con VISURA SpA, a sua volta convenzionata con il punto di accesso Lextel, per l’utilizzo del Punto di Accesso al PCT Quadra, che fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, compreso l’elaboratore di testi e l’imbustatore.
Nell’Allegato A della circolare n. 380 del CNI sono indicate le operazioni per:
In definitiva:
A. per consultare atti e documenti e accedere ai registri di cancelleria é necessario avere una PEC registrata presso il Re.G.Ind.E. ed essere dotati di firma digitale;
-se l’indirizzo PEC é stato comunicato al Tribunale dall’Ordine professionale, la registrazione al Re.G.Ind.E. é automatica e il CTU può ricevere comunicazioni dalla cancelleria; per accedere ai registri deve importare il certificato della propria firma digitale all’interno del browser (Mozilla Firefox) utilizzato per il Processo Civile Telematico e collegarsi al sito http://pst.giustizia.it/ PST/it/homepage.wp); in questo caso la procedura di cui all’Allegato A deve essere seguita fino allo step 7 (step 1-7);
-se l’Ordine territoriale non ha comunicato la PEC dell’iscritto al Tribunale, il CTU può autonomamente effettuare la registrazione della stessa al Re.G.Ind.E. dotandosi di firma digitale e seguendo la procedura di cui all’Allegato A dall’inizio alla fine (step 1-18);
B. per depositare atti (elaborati peritali, istanze, richieste di liquidazione, chiarimenti ecc.), oltre a quanto sopra, é necessario iscriversi ad un punto di accesso.
Tutta la normativa sul processo telematico è liberamente rinvenibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, all’indirizzo Internet http://pst.giustizia.it. (sezione Documenti).
Scarica la circolare n. 380 del Consiglio Nazionale degli Ingegnericontenente la Guida per la registrazione della propria PEC al RegIndE, registro degli indirizzi utilizzato dal Ministero della Giustizia per l’invio delle comunicazioni in formato digitale.